DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA’ PREGRESSE: LE DIFFERENZE DA CONOSCERE PER SAPERSI ORIENTARE

Per chi opera quotidianamente con gli Enti locali è noto quanto sia frequente che determinate spese debbano essere registrate al di fuori delle normali procedure di impegno dovendo, dunque, l’Ente rivolgersi ad istituti quali il debito fuori bilancio e le passività pregresse. La scelta non è ovviamente discrezionale (anche se soggetta ad una parziale interpretazione che riguarda la natura del debito) ed ha precisi ed importanti riflessi riscontabili. Normativamente parlando i debiti fuori bilancio sono previsti e disciplinati dall’ art. 194 TUEL il quale li qualifica come una vera e propria eccezione da applicare ad ipotesi tassative quali: 

  • sentenze esecutive; 
  • copertura disavanzi di consorzi; 
  • ricapitalizzazioni di società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici; 
  • procedure espropriative o di occupazione di urgenza; 
  • acquisizione di beni o servizi nei limiti delle accertate e dimostrate utilità di arricchimento. 

Ciò che è evidente nell’elenco sopra indicato è che i debiti fuori bilancio costituiscono, civilisticamente parlando, obbligazioni del tutto valide ed idonee a produrre effetti anche se contratte in assenza del necessario impegno di spesa proprio del diritto amministrativo. 

Onde evitare che questi debiti restassero estranei al bilancio dell’Ente, in aperto contrasto con il principio dell’universalità del bilancio il quale prescrive che tutte le entrate e le uscite vi debbono essere iscritte, il legislatore ha previsto una procedura ad hoc per il loro riconoscimento. La procedura coinvolge il Consiglio Comunale che è chiamato a pronunciarsi in quanto titolare del potere di vaglio e di utilità degli impegni assunti dall’ Ente Locale. 

Quanto alle passività pregresse queste sono previste dall’ art. 191 TUEL e qualificabili come spese relative all’ esercizio di loro manifestazione che sono state collocate all’ interno di un ordinario impegno di spesa ma, per fatti non prevedibili, non trovano idonea copertura. Il meccanismo di adeguamento in questo caso sarà una procedura ordinaria di spesa con eventuale variazione di bilancio. Evidente in questo caso la natura di incapienza della spesa. 

Delineati e chiariti i confini delle due fattispecie, è pacifico come sia fondamentale per l’adesione all’una o all’altra tipologia la qualifica del debito a monte delle due procedure, attività da delegare a tecnici ed esperti del settore onde procedere regolarmente al loro inquadramento.