DIRITTO DI RECESSO E VENDITA DI NFT
/in Innovazione/di Giovanni GaetaLa vicenda
La recente collezione NFT di Porsche ha fatto molto rumore. Nei ToS presenti al momento del minting c’è un punto che consente agli utenti di ottenere il diritto di recesso entro 14 giorni dal rilascio della collezione, qualunque sia il nuovo ” floor price” successivo al conio.
Cos’è il diritto di recesso?
Il diritto di recesso, detto comunemente “diritto al ripensamento”, è uno dei più importanti diritti attribuiti al consumatore dal Codice del consumo.
Il diritto di recesso consente al consumatore di cambiare idea sull’acquisto effettuato al di fuori dei locali commerciali del venditore, liberandosi dal contratto concluso senza fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dall’acquisto. In tal caso, il consumatore potrà restituire il bene e ottenere il rimborso di quanto pagato.
Qual è la normativa di riferimento per il diritto di recesso applicabile alla vendita di NFT?
In Europa la materia è disciplinata dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva 2011/83/UE, sostituisce la direttiva sulla vendita a distanza (97/7/CE) e la direttiva sulle vendite a domicilio (85/577/CEE) armonizzando delle norme in materia di contratti tra consumatori e venditori.
Aggiornata con la direttiva (UE) 2019/2161, si tratta di un regime applicabile a un’ampia gamma di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, in particolare contratti di vendita, contratti di servizio, contratti per contenuti digitali online e contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento; essa riguarda sia i contratti conclusi nei negozi e sia quelli conclusi fuori sede (ad es. presso l’abitazione del consumatore) o a distanza (ad esempio, online).
L’aggiornamento operato con la direttiva (UE) 2019/2161 ha esteso il campo di applicazione ai contratti in base ai quali il professionista fornisce o si impegna a fornire servizi digitali o contenuti digitali al consumatore, e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali. La normativa stabilisce, tra l’altro, una serie di obblighi di informazione a carico dei professionisti. In particolare, essi, prima di concludere un contratto, devono fornire ai consumatori, in un linguaggio semplice e comprensibile, informazioni quali:
- l’identità e dati di contatto del professionista;
- le caratteristiche principali del prodotto; e
- le condizioni applicabili, compresi i termini di pagamento, i tempi di consegna, le
- prestazioni, la durata del contratto e le condizioni di recesso.
È infine previsto che i venditori online informino i consumatori se si è un professionista o non professionista, avvertendo il consumatore della non applicabilità delle norme di tutela del consumatore dell’UE ai contratti conclusi con non professionisti.
La direttiva 2011/83/UE include un articolato complesso di disposizioni in materia di recesso, in forza del quale, tra l’altro, i consumatori possono recedere da contratti a distanza e fuori sede entro 14 giorni dalla consegna della bene o dalla conclusione del contratto di servizio, con determinate eccezioni, senza alcuna spiegazione o costo; se il consumatore non è portato a conoscenza dei suoi diritti, il periodo di recesso è prorogato a 12 mesi.
L’Europa non è l’unica comunità che si è dotata di norme fortemente protettive per la parte contraente debole, molti paesi come ad esempio il Regno Unito, hanno adottato legislazioni che ricalcano una tutela identica o molto simile.
Quali società sono obbligate all’applicazione del diritto di recesso?
L’art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, definisce l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina facendo riferimento a “qualsiasi contratto” concluso tra un professionista e un consumatore.
Pertanto, anche i progetti che hanno sede al di fuori del dell’Unione Europea nonché di altre nazioni (ad es. del Regno Unito) possono comunque essere soggetti alle leggi sui consumatori (del Regno Unito) e dell’Unione Europea e degli stati con simili normative quando vendono beni o servizi ai consumatori di questi stati. Questo perché il perimetro di applicazione di queste leggi comprende qualsiasi azienda che offra beni o servizi ai consumatori degli stati che offrono questa protezione, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’azienda.
Ciò significa che le aziende internazionali che vendono ai consumatori, ad es. del Regno Unito e dell’UE, devono rispettare le leggi sui consumatori del Regno Unito e dell’UE. La mancata osservanza di queste leggi può comportare sanzioni per l’azienda, tra cui multe e azioni legali.
È possibile escludere il diritto di recesso?
Esiste una casistica che, in alcuni specifici casi, permette l’esclusione del diritto di recesso. Ad esempio, per la materia qui individuata, l’articolo 16 della direttiva 2011/83/UE lett. M), ci dice che “gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a […] la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso”. Una previsione molto specifica che, qualora interpretata correttamente, permetterebbe al professionista di evitare conseguenze pesantemente negative per l’economia del progetto rimanendo all’interno di un perimetro di legal compliance.