ASPETTI LEGALI DEI CONTRATTI DIGITALI, L'E-COMMERCE

Aspetti legali dei Contratti Digitali, l’E-commerce (Parte Prima)

ECOMMERCE, UNA BREVE INTRODUZIONE

L’eCommerce non ha certo bisogno di presentazioni in virtù della sua sempre crescente diffusione; nel 2022 l’eCommerce di prodotto ha continuato la propria corsa, pur con un ritmo più contenuto (+8%) rispetto a quanto visto nel 2021 (+18% sul 2020), toccando i 33,2 miliardi di euro. Gli acquisti online di servizi, invece, portano a termine il proprio percorso di ripresa (+59%) e raggiungono quota 14,9 miliardi di euro (1).

Già dalla comunicazione del 15 aprile 1997 la Commissione Europea ne aveva capito la portata e aveva anticipato i tempi tentandone un inquadramento statuendo che “il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica. Esso si basa sull’elaborazione e la trasmissione elettronica delle informazioni, incluso testi, suoni e video-immagini. Il commercio elettronico comprende molte attività diverse, quali la compravendita di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione in linea di contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le contrattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le gare di appalto e le vendite all’asta, il design e la progettazione in collaborazione, la selezione in linea dei fornitori, il marketing diretto dei beni e servizi per il consumatore, nonché l’assistenza post-vendita”. (2)

La vera portata innovativa dell’eCommerce è data dalla sua tecnologia abilitante, il web, nato con l’obiettivo di abbattere le barriere fra le persone. Fra le barriere che il web ha avuto il merito di abbattere ci sono sicuramente quelle legate alla nazionalità della clientela per le attività commerciali; attraverso l’eCommerce è possibile ampliare esponenzialmente il potenziale pubblico di acquirenti continuando a lavorare dalla propria scrivania.

ECOMMERCE, INQUADRAMENTO LEGALE

Già da molto tempo è risultato evidente che questa nuova tecnologia e il conseguente fenomeno dell’eCommerce necessitavano di nuove regole che potessero adattarsi meglio alla dematerializzazione del commercio, il quale sta (più o meno velocemente) traslando da spazi fisici a spazi virtuali.

Da un punto di vista puramente giuridico, la dematerializzazione degli spazi commerciali è rilevante per diversi profili contrattuali, tra i quali:

  • formazione del consenso (es. acquisizione consenso totalmente automatizzata tramite form);
  • esecuzione del contratto (es. acquisto di software informatici tramite download);
  • modalità di pagamento del prezzo (es. pagamento mediante connessione al proprio account di servizi di pagamento terzi. Inserimento di dati identificativi di una carta di debito/credito).

Questi nuovi paradigmi hanno reso necessario l’interpretazione giuridica del fenomeno dell’eCommerce per tentare l’adattamento di concetti tipici del diritto civile in materia di contrattualistica

DOVE, COME E QUANDO SI RITIENE CONCLUSO UN CONTRATTO DIGITALE?

Assumendo che un contratto sia concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; che l’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito e che qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa (3); comprendiamo subito che l’applicazione di questi principi necessita di alcune differenziazioni.

La prima grande differenza è relativa alla modalità con la quale le parti decidono di stipulare il contratto, distinguendola in

  1. vendita via eMail;
  2. vendita via eShop (portale di eCommerce).

Nel primo caso si ritiene applicabile lo schema tipico della presunzione di conoscenza per la quale la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona per i fini di cui sopra, si reputano conosciute dalla stessa nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato incolpevolmente impossibilitato ad averne notizia. Dall’applicazione di questo principio, pertanto, è risultata evidente l’estrema utilità della PEC (posta elettronica certificata), il cui utilizzo, da anni, ha trovato spazio all’interno della legislazione di diversi Stati (4).

Nel secondo caso, invece, possiamo ritenere applicabile lo schema tipico dell’offerta al pubblico la quale, qualora contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta contrattuale, salvo che risulti diversamente dalle circostanze del caso specifico o dagli usi commerciali. Secondo tale schema la revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equivalente, è efficace nei confronti di tutti, anche nei confronti di coloro che non ne avevano avuto notizia (5).

In relazione al luogo di conclusione dei contratti di eCommerce, la dematerializzazione che caratterizza questa tipologia peculiare di contratti produce notevoli difficoltà interpretative, tanto che non esiste un’unica tesi in merito

Secondo una prima tesi, il contratto si concluderebbe nel luogo in cui il proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l’accettazione ma, tale tesi è fortemente criticata perché generebbe più dubbi che certezze in relazione all’estrema portabilità degli strumenti attraverso i quali è possibile lo scambio di eMail.

Dalla critica alla precedente tesi, per assecondare regioni di certezza del diritto è stata avanzata una seconda tesi secondo la quale il luogo di conclusione del contratto deve essere identificato nel luogo dove è collocato il service provider contenente la casella postale del proponente. Tuttavia, anche questa tesi non produce risultati che siano considerabili risolutivi poiché, sempre in virtù della dematerializzazione del mezzo in parola e dell’estrema portabilità dei dati che connota il web, è ben possibile che la “regione” dove sia “ospitato” il servizio non sia facilmente identificabile.

Per queste ragioni si è fatta spazio una terza tesi che risolverebbe il problema del luogo della conclusione del contratto di eCommerce slegandosi dalla relazione con il mezzo utilizzato per la sua conclusione per far riferimento a parametri la cui certezza è decisamente solida. Secondo tale tesi, il luogo di conclusione del contratto andrebbe ravvisato nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività professionale del destinatario dell’accettazione, indipendentemente dal luogo ove si trova il computer o il sito utilizzato.

RINVIO

In questa prima parte abbiamo avuto modo di inquadrare brevemente il fenomeno dell’eCommerce e abbiamo approfondito dove, come e quando si ritiene concluso un contratto digitale. Nell’approfondimento della prossima settimana riprenderemo l’analisi degli aspetti legali dei contratti digitali approfondendo quale sia la legge applicabile ai contratti digitali cercando di fornire tutte le coordinate necessarie per orientarsi in questa dimensione.


Note:

  1. https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/ecommerce-acquisti-online-crescita
  2.  Comunicato comunitario (Unione europea) 16-04-1997, n. COM(97)157
  3.  Art. 1326 C.C.
  4.  Art. 1335 C.C.
  5.  Art. 1336 C.C.