Ecommerce

Aspetti legali dei Contratti Digitali, l’E-commerce (Parte Seconda)

La settimana scorsa abbiamo avuto modo di inquadrare brevemente il fenomeno dell’eCommerce e abbiamo approfondito dove, come e quando si ritiene concluso un contratto digitale.

Fra i problemi giuridici affrontati la settimana scorsa in relazione ai contratti digitali è stato volutamente escluso un problema discretamente complesso per cui si è resa necessaria una trattazione separata, parliamo di quale legge sia applicabile ai contratti digitali.

QUAL È LA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DIGITALI?

In tema di eCommerce è necessario a tal proposito fare riferimento ad una pluralità di fonti normative, tra le quali la Convenzione di Roma e il Regolamento Roma I.

La Convenzione di Roma del 1980 inerente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è una convenzione di diritto internazionale privato entrata in vigore in Italia l’1 aprile 1991, a seguito di ratifica intervenuta con Legge n. 975 del 18 dicembre 1984.

Essa è in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea ma ha carattere universale, in quanto trova applicazione anche quando la legge alla quale i suoi principi rinviano non sia la legge di uno Stato contraente.

Negli anni, alla ratifica della Convenzione è succeduta l’adozione del Regolamento (CE) n. 593/2008, conosciuto come “Regolamento Roma I” il quale ha prodotto l’effetto, all’interno dell’Unione Europea, della disapplicazione della Convenzione ai contratti stipulati a partire dal 17 dicembre 2009.

LA CONVENZIONE DI ROMA E I CONTRATTI DI DIGITALI

Assumendo che i rapporti di eCommerce dei quali parliamo siano caratterizzati da una componente internazionale dei soggetti coinvolti, ai fini dell’individuazione della legge applicabile ai contratti internazionali la Convenzione indica tre criteri:

  1. l’autonomia delle parti;
  2. quello di prossimità,
  3. quello di conservazione

Il criterio principale, l’autonomia delle parti

Il principale criterio di collegamento fissato dalla Convenzione è certamente quello della volontà delle parti (1). L’autonomia delle parti nello scegliere qual è la legge applicabile al contratto (“choice of law”) è un principio assoluto che può legittimare anche il ricorso a sistemi normativi che non hanno alcun collegamento con gli elementi essenziali del contratto o all’applicazione di diversi sistemi normativi a parti diverse del contratto (“depecage”).

La “choice of law” è considerata un negozio giuridico e può essere sia espressamente deliberata che tacitamente individuata attraverso l’interpretazione del contenuto del contratto o dalle circostanze che ne hanno accompagnato la stipula. Tale scelta è sempre modificabile tramite accordo delle parti ma la modifica non produrrà effetti in relazione alla possibile sopraggiunta invalidità del contratto o in relazione a possibili pregiudizi a diritti acquisiti di terze parti.

Molto rilevante ai fini dell’applicazione della convenzione all’eCommerce è la disciplina in relazione ai contratti conclusi con consumatori (2) i quali non possono essere privati della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.

Nello specifico:

  • se la conclusione del contratto è stata preceduta nel paese di residenza abituale del consumatore da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto, oppure
  • se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza, oppure
  • se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita;

si applicherà legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale.

Tale norma non trova applicazione nel caso di contratti di trasporto e contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente, salvo che si tratti di contratti che prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

I criteri residuali

Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese.

A tal proposito, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione che caratterizza il contratto ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Nei contratti che presentano prestazioni corrispettive si esclude la natura caratterizzante delle prestazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro.

Inoltre, quando il contratto ha per oggetto un diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immobile è situato e, per il contratto di trasporto di merci, si presume che il collegamento più stretto sia con il paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente.

In base al criterio della conservazione, il contratto va considerato pienamente valido, qualora soddisfi i requisiti di forma richiesti dalla legge che ne regola la sostanza o, alternativamente, dalla legge del luogo in cui è stato concluso.

I CONTRATTI DIGITALI SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008

Come precedentemente specificato, il “Regolamento Roma I” ha prodotto l’effetto, all’interno dell’Unione Europea, della disapplicazione della Convenzione ai contratti stipulati a partire dal 17 dicembre 2009.

Seppur ribadendo la centralità e priorità della scelta delle parti in merito alla legge applicabile (3), il Regolamento ha determinato la natura meramente residuale del criterio che impone il riferimento alla legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, fissando criteri specifici per le varie tipologie contrattuali individuate. Per cui:

  • il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
  • il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
  • il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
  • tuttavia, la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
  • il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
  • il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
  • il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;
  • il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali è disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE (4).

Regole molto particolari vengono dettate per i contratti di trasporto poiché le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri solo la legge del paese in cui: a) il passeggero ha la residenza abituale; b) o il vettore ha la residenza abituale; c) o il vettore ha la sua amministrazione centrale; d) o è situato il luogo di partenza; e) o è situato il luogo di destinazione.

Inoltre, nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto non sia stata scelta:

  • la legge applicabile al contratto di trasporto di merci è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese;
  • la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese.

In ogni caso, se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.


Note:

  1. Art. 3, Legge 18/12/1984 n° 975
  2.  Art. 5, Legge, 18/12/1984 n° 975
  3.  Art. 3, Regolamento (CE) n. 593/2008
  4. Art. 4, Regolamento (CE) n. 593/2008