RUP

Il RUP nel nuovo codice degli appalti

Nuovo RUP e vecchio RUP: la continuità dell’acronimo non aiuta a denotare il cambiamento che il decreto legislativo n. 36/2023 ha operato (per alcuni in maniera proficua per altri meno) in relazione alla figura indicata.

In realtà il nuovo codice degli appalti pubblici, che sta progressivamente sostituendo il precedente codice, ha notevolmente cambiato principi, figure professionali e procedure appartenenti alla pregressa disciplina. 

Uno di questi cambiamenti ha interessato, appunto, il RUP ( prima responsabile unico del procedimento adesso responsabile unico del progetto) al quale il nuovo codice ha riservato, oltre agli articoli del decreto, l’allegato I.2 disciplinandone modalità di individuazione, requisiti di professionalità e compiti.

Quello che certamente non si può negare è la sempre più netta definizione di questa figura professionale quale project manager ( già in precedenza il RUP aveva subito le influenze di una visione sempre più affine al project manager come suggerito dalla direttiva europea di public procurement  recepita da ANAC con la linea guida n. 3 determina 1097/2016 poi aggiornata con il codice degli appalti D.lgs 56/2017 con la linea guida n. 3 determina n. 1007/2017) che possa seguire la realizzazione di un’opera pubblica dalla sua programmazione fino alla sua realizzazione.

Il project management si focalizza, infatti, sulla triangolazione tra tempi, costi e qualità di prestazioni, che sono tre aspetti che possono essere in contraddizione tra loro e per tale motivo devono essere gestiti e regolamenti con estrema competenza (diminuire i costi, ad esempio, vuol dire aumentare i tempi e generare incertezza sullo standard qualitativo).

Questi, oggi più che mai, sono divenuti elementi cardine nell’attività delle P.A. basti pensare, ad esempio, a quelle da svolgere in relazione o come conseguenza del PNNR il quale impone dei vincoli temporali stringenti da rispettare ai quali in Italia non siamo abituati, per cui è necessario che “gli addetti ai lavori” siano formati in questa ottica per poter compiere un salto di qualità su questo versante.

Per tale ragione (forse) il nuovo Codice avrebbe dovuto essere più tassativo nell’indicare delle specifiche competenze tecniche da dover riscontrare in una figura così apicale piuttosto che richiedere semplicemente “un titolo di studio di livello adeguato ed esperienza professionale di uno/tre anni”.

A fortiori in considerazione del fatto che una delle principali novità della riforma in relazione a questa figura consiste nel fatto che lo stesso RUP non si occuperà più del procedimento come unica fase, ma supervisionerà e coordinerà, nell’ottica di un principio di risultato, le varie fasi (nelle quali verranno nominati dei singoli responsabili) preordinate alla realizzazione di un progetto, accentuando sempre di più l’aspetto manageriale e di responsabilità. Resta in capo al RUP, infatti, la responsabilità di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini preordinati, rispondendone sia in caso di mancata stipulazione del contratto sia in caso di tardività dell’esecuzione del medesimo. 

Fermo restando che la nomina non può essere rifiutata, l’art. 15 comma 6 prevede, però, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano destinare risorse finanziarie non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Ovviamente i servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l’appalto, ma resta fermo il fatto che si lasciano alla sua discrezionalità affidamenti diretti potenzialmente elevati.

Per tale ragione l’ANAC ha già sollevato perplessità in relazione alla norma in questione. 

In linea di principio si può notare come le modifiche apportate siano volte tutte alla maggior responsabilizzazione (senza innalzamenti dei livelli di competenza di base però!) della figura con conseguente dilatazione dei suoi poteri discrezionali, fatto che in ambito pubblico può sempre divenire un’arma a doppio taglio.

Per tale ragione il consiglio a chi si appresta a ricoprire tale ruolo è quello di implementare al meglio la propria formazione al fine di muoversi in modo autonomo e consapevole all’interno del sistema pubblico.