Timeline

La timeline del nuovo codice degli appalti pubblici

Il nuovo codice degli appalti pubblici ha indubbiamente ridisegnato lo scenario cristallizzato per circa sette anni dal Dlgs n. 50/2016.

Oltre a qualificare i soggetti attivi del diritto pubblico, a riquantificare le soglie nelle gare di appalto, ad adeguare le pubbliche amministrazioni all’era della digitalizzazione (e molto altro ancora), si è occupato di coordinare gradualmente il passaggio di testimone dal vecchio al nuovo codice, in modo da consentire agli operatori un adeguamento step by step alla nuova disciplina.

Nonostante, infatti, il Dlgs n. 36 del 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023 sia entrato ufficialmente in vigore il 1 aprile 2023, le sue disposizioni, così come specificato ex articolo 229 del medesimo codice, acquisiranno la loro efficacia, e quindi saranno in grado di spiegare i propri effetti, solo dal 1 luglio 2023.

Oltre a questi due riferimenti temporali è previsto anche un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2023 durante il quale vengono applicate disposizioni sia del vecchio codice, sia dei decreti legislativi di semplificazione e semplificazione bis.

Questa molteplicità di date, nonché l’arco temporale di convivenza del “vecchio con il nuovo” genera, come è ben comprensibile, una situazione (almeno all’apparenza) di incertezza normativa  nell’ individuare quali norme devono essere applicate dagli operatori del settore pubblico. 

Il primo passaggio, che è anche quello più semplice, consiste nel comprendere la disciplina dei procedimenti in corso alla data del 1 aprile 2023 (nello specifico per procedimenti in corso si intende procedure e contratti con bandi o già pubblicati o per cui siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, nonché procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione). Per questi, come generalmente accade, non si applicano le norme del Dlgs 36/23 ma restano in vigore quelle del precedente codice.

Medesima disciplina vale per i procedimenti avviati prima del 1 luglio 2023 (e dopo il 1 aprile 2023) data che costituisce l’unico riferimento per l’abrogazione della vecchia normativa.

Gli articoli del vecchio codice, dunque, che continueranno ad essere maggiormente utilizzati saranno l’articolo 70 relativo a gli avvisi di pre informazione, l’articolo 72 relativo alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi degli avvisi, l’ articolo 73 riguardante la pubblicazione a livello nazionale articolo 127 comma due e 129 comma quattro relativo a bandi di gara e avvisi di appalti aggiudicati. 

Per i procedimenti incardinati successivamente alla data in cui diventano efficaci le norme del nuovo codice, invece, si applicherà la nuova disciplina ad eccezione di determinati articoli della precedente disciplina che “decadranno” solo al 31/12/2023 dando origine al cosi detto periodo transitorio di convivenza dei due codici.

Durante questo arco temporale resteranno in vigore, oltre a gli articoli precedentemente individuati, altri articoli che riguarderanno per lo più specifiche attività tecniche.

Le attività interessate sono, ad esempio, la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, accesso alla documentazione di gara, presentazione del documento di gara unico europeo, presentazione delle offerte, apertura e conservazione del fascicolo di gara, controllo tecnico contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione, nonché la gestione delle garanzie.

A partire dal 1 gennaio 2024, comunque, anche per le sopra elencate attività acquisteranno efficacia gli articoli del nuovo codice degli appalti e nello specifico gli articoli da 19 a 31,35, 36, 37, 81,83, 84,85, 99,106 comma 3,115 comma 5,119 comma 5,224 comma 6.

Analizzando la timeline appena illustrata si può facilmente comprendere quanto la preoccupazione che un passaggio eccessivamente veloce alle nuove regole potesse bloccare il sistema degli appalti, invertendo completamente l’effetto pratico della riforma, abbia portato a generare una disciplina complessa (rimane in vita nel periodo transitorio anche il codice De Lise!) , frammentata e conseguentemente mal definita. 

Il consiglio pratico per chi si approccia, dunque, alla nuova disciplina è quello di procedere ad una attenta analisi delle operazioni o attività che si è chiamati ad espletare al fine di poter individuare correttamente il proprio ambito operativo e comprendere se questo, sia a livello temporale che di contenuti, sia stato (già) toccato dalla riforma.