Pubblicati da Jacopo Maria Orsi

Brevetto Europeo con effetto Unitario

Il titolo di brevetto e il nuovo regime del “Brevetto Unitario”

La nostra civiltà è caratterizzata da una continua evoluzione generata dalla costante opera d’ingegno dell’uomo, che consente di plasmare la realtà tendendo a migliorare le vantaggiose condizioni finora raggiunte. Dal punto di vista giuridico l’invenzione ha il compito di spiegare come si ottiene tecnicamente un nuovo risultato utile, che arricchisce la conoscenza collettiva. 

Il prezioso contributo apportato dall’inventore stimola la comunità a “retribuirlo”, accordandogli il diritto di escludere altri dallo sfruttamento dell’invenzione per un periodo di tempo determinato. La durata tiene conto del tempo necessario per remunerare lo sforzo impiegato, senza disincentivare il generale sviluppo tecnologico.  

Risulta questa la ratio dell’istituto del brevetto che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) specifica attribuibile solo ad innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.

Secondo il principio di territorialità questo diritto di esclusiva ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato. Pertanto, un inventore (singolo, impresa o istituzione) se è interessato a sfruttare il brevetto solo nel territorio nazionale potrà depositare la domanda preso l’UIBM seguendo le procedure previste. Se, invece, è interessato a proteggere l’invenzione in più Stati membri, potrà effettuare la richiesta di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), tramite gli uffici nazionali competenti. In tal caso, il titolare dell’invenzione con un’unica domanda potrà ottenere il riconoscimento del diritto di privativa negli Stati da lui designati, aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo (European Patent Convention – EPC). Una volta convalidata la procedura, verrà rilasciato un fascio di brevetti aventi efficacia nei Paesi scelti, ciascuno dei quali in materia di contraffazione sarà sottoposto alle singole norme nazionali. 

L’attuazione di questo sistema, la complessità e i costi elevati connessi al deposito e al mantenimento in vita del brevetto, risultano generare un notevole svantaggio competitivo per le imprese, che preferiscono ottenere un diritto di privativa presso un numero limitato di Paesi, esponendo l’invenzione ai rischi di sfruttamento altrui. 

Per ovviare a tali inconvenienti l’UE ha approvato una serie di misure legislative aventi l’obiettivo di creare una protezione brevettuale unitaria. Il risultato è stata l’istituzione del brevetto europeo con effetto unitario (c.d. brevetto unitario), avente l’obiettivo di garantire, dietro il pagamento una singola tassa, un unico e uniforme diritto di privativa estendibile contemporaneamente a un numero massimo di 25 Stati membri. Oltre a semplificare la procedura di rilascio e ad alleggerire i costi, la tutela del brevetto unitario risulta uniforme per ogni Paese e soggetta alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti, evitando l’eventuale avvio di contenziosi paralleli nelle diverse giurisdizioni nazionali.

La disciplina del brevetto unitario non è prevista in sostituzione a quella del brevetto europeo, bensì in affiancamento, lasciando al titolare dell’invenzione la scelta di quale livello di privativa richiedere. Si tratta quindi di una valutazione strategica basata su diversi fattori, tra i quali ad esempio i mercati d’interesse. 

Tale sistema potrà essere operativo solo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), prevista per giugno 2023. 

Al fine di adeguare le attuali norme alla nuova disciplina, il 1° aprile 2023 inizierà il periodo c.d. sunrise durante il quale i titolari di una domanda o di un brevetto europeo dovranno decidere se esercitare l’opzione c.d. Opt-Out, attraverso la quale è possibile impedire l’automatica attribuzione della competenza in materia di controversie al TUB, lasciando la giurisdizione ai tribunali dei singoli Paesi.

Note
  1. Ai sensi dell’art. 45 CPI.
  2. Redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco.
  3. La Convenzione regola una disciplina comune agli Stati contraenti in materia di concessione del brevetto europeo e istituisce un’Organizzazione europea dei brevetti che ha il compito di concedere il diritto di privativa tramite l’Ufficio Europeo dei Brevetti.
  4. Regolamento UE n. 1257/2012, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria; Regolamento UE n. 1260/2012 relativo ad una cooperazione rafforzata con riferimento al regime di traduzione applicabile; Accordo che istituisce il Tribunale Unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
  5. I Paesi che attualmente partecipano al regime del brevetto unitario sono 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Altri 7 Stati si aggiungeranno a seguito del completamento di alcune procedure legislative richieste: Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania e Slovacchia.   
  6. Occorre evidenziare che inizialmente, in base agli Stati che hanno recepito l’Accordo del Consiglio n. 2013/C 175/01, ci saranno diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale che resterà invariabile per tutta la durata del diritto di privativa.
  7. In caso di brevetti co-intestati a due o più titolari, come accade ad esempio per i brevetti sviluppati in ambito collaborativo fra impresa ed università, un punto di attenzione risiede nel fatto che la scelta di Opt-Out deve essere fatta da tutti i titolari del brevetto.
  8. Il Tribunale Unificato dei Brevetti, infatti, una volta istituito, avrà giurisdizione insieme ai tribunali nazionali sulle controversie riguardanti sia brevetti unitari che brevetti europei, per un periodo transitorio (7 anni).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Alcune novità in materia di semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (n. 118/2022) è entrata in vigore lo scorso 27 agosto. Il provvedimento oltre ad essere emanato in ottemperanza dell’art. 117, comma II, lett. e) della Costituzione, risulta tra gli obbiettivi ricompresi nel PNRR, che considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica, rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo, nonché garantire la tutela dei consumatori.

Diversi risultano gli interventi normativi, tra i quali l’ampliamento dei poteri in materia di attività antitrust, in particolare relativamente alle capacità d’indagine dell’AGCM, al contrasto all’abuso di dipendenza economica con riferimento al settore digitale, allo strumento di transazione (c.d. settlement) per la chiusura di procedimenti istruttori in materia di intese e abuso di posizione dominante. Oltre a questi la Legge reca, in particolare, alcune disposizioni volte a semplificare l’attività amministrativa delle singole imprese.

A tal riguardo, l’art. 26 delega il Governo ad adottare decreti legislativi (entro 24 mesi) al fine di individuare nuovi regimi amministrativi delle attività private, nonché semplificare e reingegnerizzare digitalmente le relative procedure amministrative. L’obiettivo risulta essere quello di individuare e tipizzare le attività private soggette a regimi diversi per eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari nel rispetto dei principi del diritto dell’UE relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Per l’attuazione di tale attività semplificativa la disposizione normativa individua alcuni criteri e principi direttivi, tra i quali la possibilità di delegare una persona fisica o un libero professionista a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione, nonchè ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività d’impresa.

L’articolo 29 dispone in merito alla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Dott. Jacopo Maria Orsi

 

 

Consulta il vocabolario

1 L’AGCM puo’ in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili (anche al di fuori di procedimenti istruttori). Tali richieste devono indicare le basi giuridiche su cui sono fondate, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione (art. 35 L. n. 118/2022).

2 Al fine di contrastare gli abusi di dipendenza economica nel settore, viene introdotta una presunzione relativa di dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o disponibilita’ dei dati (art. 33 L. n. 118/2022).

3 Strumento che consente alle imprese sottoposte a istruttorie in materia di intesa e abuso di posizione dominante di chiudere il procedimento con una transazione, ottenendo una riduzione dell’ammenda in cambio del riconoscimento di partecipazione all’illecito. L’Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l’efficacia. (art. 34 L. n.18/2022).

4 La comunicazione unica è una pratica informatica che semplifica il rapporto tra imprese e P.A. Rivolgendosi ad un solo polo telematico (il Registro delle Imprese) con un’unica procedura l’interessato può assolvere gli adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL e dell’INPS.