Crisi Impresa: L’importanza dei dati
/in Corporate, Corporate/di Sara BrogioniCon l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stata rivoluzionata la concezione di crisi d’impresa, passando da un precedente sistema incardinato essenzialmente nella soddisfazione dei creditori ad un nuovo approccio che mira a salvaguardare l’attività imprenditoriale e la continuità aziendale, per permettere di restare sul mercato a tutte le aziende che ne hanno le capacità e possibilità.
La nuova disciplina pone particolare attenzione al fatto che, ogni impresa dovrebbe poter anticipare un eventuale stato di crisi e intervenire tempestivamente per il risanamento della stessa, lasciando di fatto la liquidazione giudiziale quale extrema ratio.
In nuovi obblighi normativi
L’art. 3 del d.lgs. 14/2019 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa) prescrive all’imprenditore individuale di adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” e all’imprenditore collettivo di “istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.
L’art. 2086 c.c. è stato modificato con la previsione che “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Gli organi delegati delle società e l’imprenditore in genere, devono quindi curare l’adeguatezza degli assetti, ed in particolare, al consiglio d’amministrazione spetta il compito di valutare tale adeguatezza, mentre ai sindaci quello di vigilare sulla stessa.
Secondo il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 188/2021 del 19 Gennaio 2022, con la quale detta importanti linee guida per la verifica di tale inadeguatezza, l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenta una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata e che può condurre alla revoca dell’organo amministrativo e alla nomina di un amministratore giudiziario.
La sentenza citata è importante in quanto focalizza l’attenzione dul fatto che, essendo tali assetti funzionali a evitare che l’impresa si trovi ad affrontare una crisi , la violazione di tale obbligazione e più grave per una società in situazione di equilibrio economico finanziario, in quanto proprio in tale stato fisiologico, è necessario intervenire per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative volte a intercettare tempestivamente i segnali di crisi, consentendo di assumere le iniziative opportune.
Sarà quindi necessario che ogni realtà aziendale metta in atto una seria attività di pianificazione, programmazione e controllo di gestione, quale componente del più ampio sistema amministrativo-contabile per soddisfare tale adempimento. Tale attività è rappresentata da un insieme di strumenti, processi e ruoli, finalizzati a favorire comportamenti che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, agevolando la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali.
Il mero acquisto di software e gestionali, se non vengono aggiornati con l’inserimento di dati in modo tempestivo, non produce alcun effetto, né sana alcun inadempimento.
Sarà quindi necessario procedere con un’attenta analisi dell’impresa, della sua struttura in concreto e sulla base della concreta realtà della stessa intervenire sull’introduzione di adeguati assetti amministrativi contabili, tramite l’introduzione di una contabilità analitica e gestionale con previsione di budget ad hoc, produzione di situazioni economico, finanziarie e patrimoniali infrannuali, ottenute partendo dai saldi contabili opportunamente integrati con le scritture di assestamento, per consentire la valutazione dello stato di salute dell’impresa ad un determinato istante, e per permettere la valutazione della continuità aziendale.
Il fulcro di tale attività ovviamente risiede nei dati: la raccolta e la disponibilità di dati aggiornati, sia contabili che extracontabili, e la loro messa a disposizione di un “interprete” in modo tempestivo, che possa eseguire le valutazioni utili, è la vera forza di un’impresa sana.
E’ evidente quindi che anche il tema della crisi d’impresa si inserisce nella c.d. compliance integrata necessaria per la fruttuosa attività di ogni realtà aziendale.
La compliance integrata è infatti l’insieme regole e procedure e strutture organizzative volto a garantire una conduzione dell’impresa sana corretta e coerente con gli obiettivi.
Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, il Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, la normativa sul trattamento dei dati personali (la c.d. privacy) e la normativa in matria di antiriciclaggio, ad esempio, sono tutte discipline pensate nell’ottica della prevenzione che non devono solo “convivere”, ma “parlare la stessa lingua”.
La corretta raccolta di dati e la loro corretta gestione pertanto è essenziale per ogni impresa.
Scaricare modelli prestampati dal web o acquistare software gestionali che non siano curati da nessuno all’interno dell’azienda, non proverà di possedere adeguati assetti organizzativi e potrebbe portare a condanne, anche pesanti, per responsabilità personali dell’imprenditore e degli amministratori, e ovviamente non impedirà l’emersione di un’eventuale crisi.
Se per le grandi aziende tale attività è economicamente sostenibile, per le piccole imprese o per l’imprenditore individuale tale sfida si rivela ardua, in quanto tale adeguamento potrebbe costare in termini economici esborsi tali da vanificare lo sforzo (e paradossalmente innescare una crisi).
Per le piccole realtà sarà quindi necessario educare l’imprenditore creando misure ad hoc con le risorse disponibili.
Può il ricorso all’intelligenza artificiale sopperire alle scarsità finanziaria di piccole imprese? E’ possibile immaginare una semplificazione della compliance integrata grazie alla tecnologia blockchain?
Quel che è certo, per il momento, è che il legislatore non tiene il passo dello sviluppo tecnologico e che il raccordo tra le diverse discipline è opera demandata sempre di più agli interpreti e ai giuristi, che devono affiancare l’imprenditore in ogni passo.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa nell’anno 2012 ho subito iniziato una collaborazione in uno studio legale specializzandomi nel ramo del diritto civile e commerciale, con focus su contrattualistica e recupero crediti per grandi imprese. Vai al profilo