VENDITE COATTIVE E ANTIRICICLAGGIO: UNA RIFORMA UTILE?

La c.d. Riforma Cartabia ha cercato di innovare il processo civile con l’obiettivo della semplificazione, speditezza e razionalizzazione di quest’ultimo.

Dopo mesi dall’entrata in vigore della riforma stessa tuttavia è possibile fare un primo bilancio su ciò che effettivamente viene semplificato e ciò che in realtà, viene gravato da nuovi oneri.

Per quanto riguarda l’esecuzione forzata per coloro che si aggiudicano un immobile in sede esecutiva individuale o concorsuale, è stato introdotto un nuovo adempimento, sulla base della disciplina antiriciclaggio prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, subordinando l’emissione del decreto di trasferimento all’avvenuta verifica del rispetto di tali obblighi.

Il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto un ulteriore comma all’art. 585 c.p.c. ai sensi del quale «nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» e ha modificato altresì l’art. 586 c.p.c. prevedendo che il decreto di trasferimento possa essere pronunciato alla duplice condizione dell’avvenuto pagamento del prezzo e del verificato «assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585 comma quarto».

La normativa è entrata in vigore il 1° marzo 2023 e trova dunque applicazione per i decreti di trasferimento pronunciati all’esito di procedure esecutive immobiliari iniziate con pignoramento perfezionatosi a partire dalla suddetta data.

L’intento del legislatore è quello di evitare che le vendite coattive siano strumentali al reimpiego dei proventi illeciti, colmando il vuoto legislativo che esisteva: prima della riforma infatti, la giurisprudenza era si era determinata nell’escludere tale adempimento nelle procedure esecutive ritendendo  le verifiche introdotte dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/07 non potessero applicarsi ai professionisti delegati e agli ausiliari del giudice non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva. 

Dal punto di vista strettamente operativo però il nuovo adempimento si tradurrà nel dovere dell’aggiudicatario di compilare un modello di intervista per l’adeguata verifica, somministrato dal professionista delegato al fine di fornire tutte le informazioni previste dall’art. 22 del d.lgs. 231/2007, autodichiarando di essere il titolare effettivo dell’acquisito e la provenienza delle somme a ciò funzionali.

Una volta acquisita tale dichiarazione nessun altro adempimento è posto a carico dell’ausiliario, il quale dovrà semplicemente raccogliere tale dichiarazione e depositarla con la minuta del decreto di trasferimento, non essendo prevista alcuna successiva attività, né tanto meno un qualche obbligo di segnalazione rispetto ad eventuali dichiarazioni anomale.

La verifica dell’esatto adempimento degli oneri informativi è quindi demandata al Giudice dell’esecuzione come condizione di pronunciabilità del decreto di trasferimento, ma non è da escludere che possa procedere con una segnalazione all’Autorità competente qualora se ne ravvisi gli estremi.

In mancanza di tale dichiarazione quindi il decreto di trasferimento non può essere emesso.

Si ritiene tuttavia il trasferimento dell’immobile potrà essere solo “ritardato” in assenza del deposito del modulo, e che tale adempimento non possa inficiare l’acquisto al pari del mancato versamento del saldo prezzo che, come noto, produce l’effetto della perdita della caparra e il suo incameramento a titolo di multa.

L’art. 587 c.1 cpc infatti non è stato intaccato dalla riforma e nessuna conseguenza è stata infatti prevista per l’inadempimento della verifica antiriciclaggio.

Se l’aggiudicatario rifiutasse in toto di assolvere questo adempimento allora è evidente che il professionista delegato dovrà necessariamente notiziare il Giudice dell’esecuzione il quale potrebbe disporre con decreto non reclamabile la revoca dell’aggiudicazione, la restituzione della cauzione e la prosecuzione della procedura con un nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di quelle per cui vi è stata l’aggiudicazione poi revocata.

Al fine di non incorrere in ritardi ostruzionistici del trasferimento immobiliare, sarebbe necessario che l’aggiudicatario inadempiente venisse condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il nuovo adempimento pertanto potrebbe produrre più effetti paralizzanti della procedura rispetto alle esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, che il legislatore ha dettato con la legge n. 206 del 26 novembre 2021.