Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Alcune novità in materia di semplificazione dei regimi amministrativi per le imprese.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (n. 118/2022) è entrata in vigore lo scorso 27 agosto. Il provvedimento oltre ad essere emanato in ottemperanza dell’art. 117, comma II, lett. e) della Costituzione, risulta tra gli obbiettivi ricompresi nel PNRR, che considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica, rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo, nonché garantire la tutela dei consumatori.

Diversi risultano gli interventi normativi, tra i quali l’ampliamento dei poteri in materia di attività antitrust, in particolare relativamente alle capacità d’indagine dell’AGCM, al contrasto all’abuso di dipendenza economica con riferimento al settore digitale, allo strumento di transazione (c.d. settlement) per la chiusura di procedimenti istruttori in materia di intese e abuso di posizione dominante. Oltre a questi la Legge reca, in particolare, alcune disposizioni volte a semplificare l’attività amministrativa delle singole imprese.

A tal riguardo, l’art. 26 delega il Governo ad adottare decreti legislativi (entro 24 mesi) al fine di individuare nuovi regimi amministrativi delle attività private, nonché semplificare e reingegnerizzare digitalmente le relative procedure amministrative. L’obiettivo risulta essere quello di individuare e tipizzare le attività private soggette a regimi diversi per eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari nel rispetto dei principi del diritto dell’UE relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Per l’attuazione di tale attività semplificativa la disposizione normativa individua alcuni criteri e principi direttivi, tra i quali la possibilità di delegare una persona fisica o un libero professionista a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione, nonchè ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività d’impresa.

L’articolo 29 dispone in merito alla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Dott. Jacopo Maria Orsi

 

 

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1 L’AGCM puo’ in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili (anche al di fuori di procedimenti istruttori). Tali richieste devono indicare le basi giuridiche su cui sono fondate, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione (art. 35 L. n. 118/2022).

2 Al fine di contrastare gli abusi di dipendenza economica nel settore, viene introdotta una presunzione relativa di dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o disponibilita’ dei dati (art. 33 L. n. 118/2022).

3 Strumento che consente alle imprese sottoposte a istruttorie in materia di intesa e abuso di posizione dominante di chiudere il procedimento con una transazione, ottenendo una riduzione dell’ammenda in cambio del riconoscimento di partecipazione all’illecito. L’Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l’efficacia. (art. 34 L. n.18/2022).

4 La comunicazione unica è una pratica informatica che semplifica il rapporto tra imprese e P.A. Rivolgendosi ad un solo polo telematico (il Registro delle Imprese) con un’unica procedura l’interessato può assolvere gli adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL e dell’INPS.